Il pignoramento è l’atto che interessa l’espropriazione forzata. A riguardo, l’articolo n.492 c.p.c. recita:
“…il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488 secondo comma”.
Il presupposto del pignoramento è la notifica, al debitore, dell’atto di precetto. Il tempo limite entro cui adempiere spontaneamente all’obbligo previsto è di dieci giorni, scaduti i quali si avvia la procedura pignorativa. A volte accade che questa coinvolga più creditori e in tal caso, si verifica quanto specificato nell’art. 493 c.p.c., cioè: “Più creditori possono con un unico pignoramento colpire il medesimo bene. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in un unico processo”.
Gli effetti conseguenti a questa espropriazione forzata toccano la libera disponibilità dei beni, che devono quindi soddisfare le pretese creditorie, a cui garanzia si interviene:
preventivamente, attraverso l’istituto della custodia;
successivamente, attraverso l’impiego delle pene previste dagli art. 388 e 388 bisp.
Tipologie di pignoramento
In base al tipo di sostanze da espropriare, distinguiamo tra pignoramento di immobili e di beni mobili: è bene comunque ricordare che, qualora i beni in oggetto appaiano insufficienti, ovvero sia manifesta la lunga durata della loro liquidazione, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare altri oggetti utili e i luoghi dove è possibile reperirli.
-Nel primo caso, una banca o una finanziaria possono avanzare la richiesta, perché il pagamento di una rata di un mutuo o di un altro finanziamento non è stato saldato, è stato saldato parzialmente e/o il pagamento è avvenuto oltre la scadenza prefissata. L’art 642 c.p.c. prevede l’immediata esecutività dei decreti ingiuntivi solo nei casi di urgenza, dove per urgenza s’intende l’eventualità che gli immobili siano intestati a persona diversa oppure venduti per ostacolarne il pignoramento. L’immediata esecutività determina l’iscrizione di ipoteca giudiziale, che riguarda solo beni immobili. Ne consegue la possibilità per il creditore ipotecario di far pignorare e vendere all’incanto il bene, a prescindere da passaggi di proprietà e dalla presenza di intestatari che sono estranei al rapporto di credito.
-Nel secondo caso, l’ufficiale giudiziario cerca gli oggetti da pignorare nella casa del debitore e in altri luoghi, in cui quest’ultimo eserciti la propria attività professionale o commerciale, purché non pubblica. Gli oggetti designati sono solitamente quelli che l’ufficiale ritiene di più pronta e facile liquidazione. Esiste poi il pignoramento presso terzi, disciplinato dall’art. 543 c.p.c, che contempla due ipotesi:
il pignoramento di crediti del debitore presso terzi,
il pignoramento di cose del debitore che sono in possesso di terzi
Il primo caso è sicuramente quello più diffuso. Quanto al secondo, deve essere interpretato nella misura in cui le cose non si trovino nella casa del debitore o siano a disposizione di un soggetto terzo.
I casi
Andando oltre queste definizioni, i dati reali parlano chiaro. La crisi del bel Paese non ha risparmiato nemmeno il fronte pignoramenti della prima casa, problema particolarmente avvertito in Sicilia, dove stando a quanto emerso, sarebbero all’asta circa cinquemila abitazioni. Non mancano le mobilitazioni: risale già all’anno scorso, ad esempio, la proposta del Movimento Cinque Stelle per l’impignorabilità della prima casa, proposta che, però, deve ovviamente essere discussa e approvata da Camera e Senato. La casa viene presentata come un bene sacro, che bisognerebbe escluderla da queste rivendicazioni, perché spesso queste situazioni comportano disagio sociale e gesti estremi.
Novità anche sul versante auto pignorate, con la legge 162/2014 di conversione del D.l. 132/2014. Più precisamente, grazie ad una recente riforma che vuole sveltire i tempi in materia di processo civile, oggi è valida l’attivazione d’ufficio, cioè una ricerca telematica tra i beni potenzialmente pignorabili. In questo modo, l’ufficiale giudiziario su istanza del creditore e su autorizzazione del giudice, può eseguire ricerche telematiche tra i beni pignorabili, individuando molto più velocemente eventuali veicoli. Quando si tratta di veicoli e di pignoramenti presso terzi il foro competente è sempre quello legato al domicilio del debitore. La procedura è la seguente
-notifica al debitore;
-nel documento devono essere indicati gli estremi identificativi del mezzo;
-il veicolo e i documenti di proprietà dovranno essere consegnati entro quindici giorni all’Istituto Vendite Giudiziarie
Se entro questo periodo di tempo il proprietario non ha consegnato l’auto, allora la Polizia deve fermarla, ritirare il libretto di circolazione e consegnarla al IVG. Il creditore, invece, deve depositare l’atto di pignoramento al PRA e farlo entro trenta giorni, per evitare la perdita d’efficacia dell’atto pignorativo stesso. L’iscrizione al PRA comporta il blocco della circolazione per quel veicolo, come per il fermo amministrativo.
Il nuovo decreto, a differenza di quanto accadeva prima, tiene conto delle necessità strumentali dell’individuo: se il debitore, cioè, dimostra entro trenta giorni che il veicolo soggetto a pignoramento è indispensabile per la propria professione o non è sostituibile con altri averi posseduti, il pignoramento è calcolato nella misura di un quinto del suo valore e viene compiuto se e solo se il debitore non ha altri beni su cui ci si può rivalere. Dal decreto legge non si evince, però, cosa si intenda per bene strumentale e in che modo si possa stabilire l’appartenenza a questa categoria (si intuiscono alcuni esempi a riguardo, come l’importanza di un camion per un autotrasportatore e di un’auto per un rappresentante). In caso di necessità strumentale, il pignoramento ha validità di trecentosessanta giorni e la vendita all’asta non può avvenire prima di trecento giorni dalla notifica pignorativa. Questo significa che il mezzo può essere comunque usato secondo le proprie esigenze.