In questa guida spieghiamo come denunciare una persona.
DOVE. La denuncia va fatta presso una delle autorità preposte alla ricezione delle denunce e delle querele, ovvero i Carabinieri, la Polizia oppure la Procura della Repubblica. Nelle piccole città anche il Sindaco è preposto alla ricezione di tali atti.
COME. Le denuncia può essere presentata, a scelta, in uno dei seguenti modi:
per iscritto;
esponendola oralmente ad una delle suddette autorità, chiedendo di essere assistiti nella relativa stesura.
DENUNCIA E QUERELA. Sino ad ora si è parlato di denuncia e querela. In realtà denuncia e querela non sono la stessa cosa. Infatti, la querela è quella che può essere presentata solo dalla vittima e riguarda i reati perseguibili a querela di parte (che sono quelli meno gravi, come l’ingiuria, la minaccia, le percosse ecc.), mentre la denuncia può essere fatta da qualsiasi persona e riguarda i reati perseguibili d’ufficio (i reati più gravi); in questi ultimi quindi qualsiasi persona che è venuta a conoscenza della commissione di un reato può farne denuncia alle autorità.
COME. Nello specifico, l’atto di denuncia / querela deve essere redatto in duplice copia, datato e firmato dal denunciante, e deve riportare le circostanze di fatto aventi ad oggetto il comportamento penalmente rilevante, con la dicitura che si vuole che si proceda penalmente nei confronti dell’autore del reato. In linea teorica non è necessario indicare il, o i reati commessi, e in tal caso ci penseranno le autorità ad individuare le eventuali norme penali violate. E’ invece opportuno indicare una o più prove (testimoniali, documentali ecc.) della commissione del reato, per scongiurare il rischio di archiviazione da parte dell’autorità procedente alla indagine (ovvero il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente): in assenza di prove infatti il processo penale non avrà luogo.
A questo punto, l’autorità che riceve l’atto rilascia all’interessato una copia autenticata della stessa con la data e il timbro del deposito, dopo incomincerà l’indagine per accertare la commissione del reato (o dei reati) e per individuarne i responsabili.
TEMPI. Per quanto riguarda i tempi, la querela va sporta entro 90 giorni dal fatto (o da quando la vittima ne è venuta a conoscenza), mentre la denuncia può essere fatta sino a che il reato non si sia prescritto (il termine di prescrizione varia da reato a reato). Eccezionalmente, per i reati contro la libertà sessuale (es. violenza sessuale) il termine per proporre la querela è di 6 mesi dal fatto.
La querela può essere redatta con l’aiuto di un legale o anche autonomamente e in quest’ultimo caso occorre ricordarsi di inserire, dopo il racconto del fatto, la seguente frase: “Ciò posto il Sig. ________ intende querelarsi, come in effetti si querela, nei confronti del Sig.___________ residente in ____________ Via ____________ affinché si proceda penalmente nei suoi confronti per il reato di _______ o per tutti quei reati che dovessero emergere a seguito delle indagini”. Nella denuncia invece questa frase non è necessaria. Al di là di tale frase, il contenuto della querela è sostanzialmente libero, per cui il querelante potrà limitarsi ad esporre il fatto senza dover seguire determinati modelli o formule, basta che l’atto contenga come detto la data e la sua firma.
OCCHIO ALLA CALUNNIA. Occorre comunque prestare attenzione nell’accusare una persona se non si hanno delle prove certe della sua colpevolezza, in quanto in tal caso potrebbe scattare la calunnia; per evitare la calunnia è opportuno limitarsi a richiedere che su quella persona siano svolte delle indagini nonchè richiedere “che si proceda penalmente qualora nei fatti descritti si ravviseranno gli estremi dell’azione penale“.
Come già detto, sia la querela che la denuncia possono essere presentate oralmente oppure per iscritto. In quest’ultimo caso al querelante viene rilasciata una copia con l’attestazione del deposito dopodichè la querela verrà trasmessa al pubblico ministero per l’indagine. In alternativa, il querelante potrà presentare l’esposto tramite un avvocato che autentichi la sua firma. O anche tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno.
Da ultimo, nella querela si può anche indicare di voler essere informati (ex art. 408 c.p.p.) da parte del pubblico ministero qualora questi intenda disporre l’archiviazione – ovvero non portare a processo l’indagato – in quanto in tal caso il querelante potrà presentare una memoria per opporsi (ex art. 410 c.p.p.) alla richiesta di archiviazione ed eventualmente indicare delle ulteriori ragioni o prove utili per supportare la prosecuzione delle indagini.