Il diritto di abitazione, riservato dall’art. 540 II° co. c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, configurandosi come un legato ex lege che viene acquisito immediatamente da detto coniuge al momento dell’apertura della successione, permane anche se la casa venga venduta all’asta. Vale a dire che il diritto è opponibile anche agli acquirenti, nonostante che, com’è noto, la casa acquistata all’asta viene liberata da tutti i persi e vincoli. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con orientamento costante (ex aliis: Cass. Civ. n. 6625/2012).
Secondo i massimi Giudici inoltre, per l’opponibilità del diritto di abitazione agli acquirenti non è nemmeno necessario che il coniuge avente diritto avesse in precedenza trascritto nei pubblici registri immobiliari il suo diritto: non sussiste quindi la necessità della trascrizione ai fini dell’opponibilità agli aggiudicatari.
Ecco alcuni passi letterali della citata sentenza n. 6625/2012 della S.C.: “La sentenza impugnata ha affermato che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. non è soggetto a trascrizione, trattandosi di un diritto che nasce per il solo fatto dell’esistenza di un coniuge superstite e di una dimora familiare, ed è escluso dalla elencazione tassativa contenuta nell’art. 2643 c.c.. In proposito è sufficiente rilevare che tale diritto si configura come un legato “ex lege” che viene acquisito immediatamente dal coniuge superstite, secondo la regola dei legati di specie (art. 649 c.c., comma 2), al momento dell’apertura della successione (Cass. 10- 3-1987 n. 2474; Cass. 6-4-2000 n. 4329); poichè il legatario, quindi, acquista il diritto di abitazione direttamente dall’ereditando (Cass. 24-6-2003 n. 10014), non si pone in radice un problema di conflitto (da risolvere in base alle norme sulla trascrizione) tra tale diritto ed il diritto del B. relativo alla sua quota di comproprietà del suddetto immobile acquistato all’asta fallimentare“.
Molto interessante.