Capita che l’acquirente di una vettura usata non provveda a registrare il passaggio di proprietà al P.R.A., incombenza questa che deve essere effettuata entro 60 giorni dall’atto di compravendita e che ove non fatta fa scattare delle sanzioni in capo all’acquirente. Che cosa può fare il venditore, che magari si vede recapitate delle multe o delle tasse da pagare (ad es. il bollo) per un’automobile che non è più la sua? Vediamo.
Innanzitutto va premesso che mentre in passato spettava al venditore il compito di registrare il passaggio, oggi questa incombenza spetta all’acquirente (così prevede l’art. 94 del Codice della Strada), anche se non è escluso che possa provvedervi il venditore.
Se dunque l’acquirente non provvede, il venditore avrà tre possibilità.
TRASCRIZIONE A TUTELA DEL VENDITORE. In primis potrà chiedere al P.R.A. la registrazione dell’atto di compravendita oppure un nuovo atto di vendita contenente una nuova dichiarazione di vendita mediante scrittura privata autenticata. Questo a condizione che sia ancora in possesso dell’originale dell’atto di vendita oppure, se decide di effettuare un nuovo atto di vendita, dovrà autenticare la propria firma da un Notaio oppure al P.R.A. (/”Sta – sportello telematico dell’automobilista“), ma in quest’ultimo caso l’atto non avrà efficacia retroattiva, vale a dire che per le eventuali multe o per la responsabilità per incidenti avvenuti prima dell’autentica della firma il venditore non ne ottiene la liberazione, che invece può avvenire solo facendo ricorso al Giudice ed ottenendo una sentenza la cui efficacia invece retroagisce al momento dell’originario contratto di compravendita.
RICORSO AL TRIBUNALE O AL GIUDICE DI PACE. In alternativa, il venditore potrà ricorrere al Tribunale oppure al Giudice di Pace (se il valore della vettura è inferiore ad € 5.000, ed anche senza avvocato qualora il valore sia inferiore ad € 1.100) per richiedere l’emanazione di una sentenza che dichiari la vendita in favore dell’acquirente. In questo caso però il venditore è tenuto a provare la vendita, producendo ad esempio la copia dell’atto di compravendita e/o indicando dei testimoni che possano confermare la circostanza, e in generale portando ogni prova disponibile. Una volta ottenuta la sentenza favorevole, il venditore potrà recarsi al P.R.A. con la sentenza stessa (rilasciata in copia conforme all’originale e su bollo) richiedendo il passaggio di proprietà; la sentenza costituisce infatti titolo idoneo alla trascrizione al P.R.A. e come visto ha efficacia retroattiva, vale a dire che può essere utilizzata per contestare ogni multa o responsabilità che si volesse far valere nei confronti del venditore.
TERZA POSSIBILITA’: PERDITA DEL POSSESSO. Come ulteriore possibilità, il venditore potrà fare una causa per perdita del possesso oppure una dichiarazione sostitutiva di notorietà sempre al P.R.A., il che lo esonererà dal dover continuare a pagare il bollo. Questa terza via è però consigliabile solamente per il caso in cui il venditore non sia più in possesso dei dati identificativi dell’acquirente e dell’originario atto di compravendita, in quanto come detto l’efficacia è limitata al bollo e non opera retroattivamente.
IL DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE. In vista dell’abolizione del P.R.A. vi è una procedura online dove l’interessato potrà formalizzare il documento unico di circolazione che sostituisce il certificato di proprietà.
Alla fine di ogni azione i dati relativi al nuovo proprietario vanno inviati anche alla Motorizzazione.