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Contratto di Appalto per Lavori Edili tra Privati – Esempio e Guida

Il contratto di appalto per lavori edili tra privati è il ponte che collega un’idea architettonica al suo compimento fisico. Nel sistema italiano trova fondamento negli articoli dal 1655 al 1677 del Codice Civile, che definiscono l’appalto come l’accordo con cui una parte assume, con organizzazione di mezzi propri e gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. In ambito edilizio, a differenza delle forniture di beni, la prestazione riguarda la trasformazione di un bene immobile o la creazione ex novo di un manufatto; ciò comporta l’obbligo di rispettare norme urbanistiche, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi e di efficienza energetica. Il legislatore, pur lasciando alle parti ampia libertà contrattuale, impone tutele inderogabili: la responsabilità decennale dell’appaltatore per rovina o gravi difetti, il collaudo come condizione sospensiva implicita per il pagamento del saldo e l’obbligo di rilascio della garanzia biennale sugli elementi d’impiantistica. Comprendere questo quadro di riferimento aiuta committente e appaltatore a negoziare condizioni chiare, prevenendo contenziosi che negli ultimi anni, complici incentivi fiscali e ristrutturazioni diffuse, hanno affollato i tribunali civili.

Ruolo e obblighi delle parti

La figura del committente coincide con il proprietario o detentore dell’immobile che sostiene la spesa. Egli ha il potere di fornire le direttive progettuali, selezionare l’impresa e verificare l’esecuzione, ma assume anche precisi doveri: verificare i titoli abilitativi, nominare un direttore dei lavori quando la complessità dell’intervento lo richiede, accertarsi del possesso del DURC e delle idoneità professionali dell’appaltatore, cooperare affinché l’impresa possa operare in sicurezza. L’appaltatore, dal canto suo, è tenuto a eseguire l’opera secondo le regole dell’arte, a fornire materiali conformi, a organizzare il cantiere in modo da preservare l’incolumità dei lavoratori e di terzi e, soprattutto, a consegnare un risultato compiuto nei tempi e nel budget pattuiti. L’appalto è contratto a risultato: l’appaltatore risponde non soltanto di una diligenza media, ma della perfetta realizzazione, salvo impossibilità derivante da cause di forza maggiore.

Oggetto dell’appalto e documentazione progettuale

L’anima tecnica del contratto sta nella descrizione dell’opera. Più il capitolato è dettagliato, più le aspettative convergono. Disegni esecutivi, relazioni di calcolo strutturale, computo metrico estimativo e cronoprogramma si integrano nel contratto a titolo di allegati contrattuali. La prassi forense insegna che molte liti nascono dall’ambiguità nella definizione dei materiali: un “parquet in rovere” può intendersi massello o prefinito, con fasce o senza, e la differenza di prezzo è notevole. Anche la qualità delle finiture, la modalità di posa e la gestione dei rifiuti di cantiere devono emergere senza ombre. Nella fase di trattativa, un’attenzione particolare merita la compatibilità progettuale con gli impianti esistenti. Ad esempio, un intervento su un bagno in casa privata può rivelare tubazioni fuori norma; includere una clausola che imponga la verifica preventiva e la rendicontazione di eventuali difformità evita sospensioni dei lavori o andamenti incontrollati dei costi.

Prezzo, pagamenti e varianti in corso d’opera

Tradizionalmente le parti scelgono fra prezzo a corpo e prezzo a misura: il primo offre certezza di spesa, il secondo rigidità di preventivo ma flessibilità di adattamento a quantità effettive. Una formula mista, dove le opere strutturali sono pagate a corpo e le finiture a misura, concilia previsione economica e controllo. Il Codice Civile consente la revisione del prezzo solo se le varianti superano il decimo del valore complessivo oppure se derivano da esigenze impreviste e imprevedibili, accertate dal direttore dei lavori. Ecco perché è opportuno inserire un meccanismo di aggiornamento prezzi legato ad indici ISTAT o ad analisi prezzi regionali, oggi particolarmente utile in un mercato segnato da forti oscillazioni delle materie prime. Il pagamento avviene quasi sempre per stati d’avanzamento, salvo piccoli cantieri domestici saldati a fine opera. Ogni SAL riflette le quantità effettivamente eseguite, approvate dal direttore dei lavori, e costituisce condizione per l’emissione della fattura progressiva. Il committente trattiene sovente una piccola percentuale a titolo di cauzione, svincolandola alla fine del periodo di garanzia, purché non emergano vizi.

Tempi di esecuzione, sospensioni e collaudi

Un cronoprogramma realistico indica il giorno d’inizio lavori, la durata corrispondente e la data di consegna, compresi termini intermedi per le opere critiche. Il ritardo, salvo cause di forza maggiore, legittima il committente a pretendere penali giornaliere o la risoluzione del contratto per inadempimento. Tuttavia, eventi meteo straordinari, ritardi nell’approvvigionamento causati da fattori globali o sospensioni ordinate dal direttore dei lavori per varianti tecniche non imputabili all’impresa sospendono il decorso delle penali. Il collaudo, svolto in contraddittorio, ha la funzione di certificare la regolare esecuzione. Per le opere private spesso si sostituisce con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; se mancano direzione e collaudo formali, la presa in consegna dell’immobile e il pagamento dell’ultimo SAL costituiscono, per giurisprudenza, accettazione tacita, salvo vizi occulti denunciabili entro i due anni.

Responsabilità e garanzie postuma decennale

Il legislatore impone all’appaltatore una responsabilità decennale per la rovina totale o parziale e per i gravi difetti che compromettano la stabilità o la funzionalità dell’opera. La denuncia deve avvenire entro sessanta giorni dalla scoperta; il committente può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Oltre a tale garanzia civilistica, prassi e disciplina bancaria prevedono che l’impresa accenda una polizza postuma decennale, obbligatoria per edilizia residenziale in caso di vendita di nuove costruzioni e consigliata in ambito privato puro. Esiste poi la garanzia biennale sugli impianti e sulle parti non strutturali, che copre malfunzionamenti o difetti di posa. È buona prassi inserire nel contratto un paragrafo che obblighi l’impresa a fornire, alla consegna, manuali d’uso, libretti di impianto, certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità elettrica e idraulica.

Risoluzione, penali e contenzioso

Nel conflitto di interessi tra rapidità del cantiere e qualità del risultato si annidano le origini di molte cause civili. Il contratto deve prevedere una clausola di recesso unilaterale del committente a fronte di gravi inadempienze, con liquidazione delle opere eseguite e facoltà di affidar le residue a terzi a spese dell’appaltatore inadempiente. La previsione di penali non può essere vessatoria ma deve bilanciare il danno prevedibile da ritardo. La clausola compromissoria o la mediazione obbligatoria presso l’Organismo di Conciliazione forense di competenza territoriale appare sempre più frequente: abbassa tempi di definizione e costi rispetto al giudizio ordinario, lasciando comunque la via del tribunale in caso di fallimento del tentativo.

Il modello di contratto: struttura e clausole fondamentali

CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI EDILI TRA PRIVATI

Tra
il/la Sig./Sig.ra ______________________________________, nato/a a ______________ il //____, codice fiscale _______________________, residente in ____________________________________________, di seguito indicato come “Committente”,

e

la ditta/impresa ______________________________________, con sede legale in ____________________________________________, codice fiscale e partita IVA _______________________, iscritta presso la CCIAA di _________________ al n. _________, in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ______________________________________, nato/a a ______________ il //, di seguito indicata come “Appaltatore”,

premesso che

– il Committente è proprietario/detentore dell’immobile sito in ____________________________________________, identificato al N.C.E.U. foglio ____, mappale ____, sub ____;
– il Committente intende eseguire nell’immobile i lavori meglio descritti nell’allegato Capitolato Tecnico redatto dal Direttore dei Lavori Arch./Ing. ______________________, protocollo pratica edilizia n. ______________ presso il Comune di __________________;
– l’Appaltatore dichiara di disporre di mezzi, organizzazione e personale idonei all’esecuzione di tali opere e di essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC in corso di validità);

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto
L’Appaltatore si obbliga, con gestione a proprio rischio, a realizzare i lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico dell’unità immobiliare descritti negli elaborati progettuali, nel computo metrico estimativo e nel cronoprogramma allegati, che formano parte integrante del presente contratto. L’opera dovrà essere eseguita a regola d’arte nel rispetto delle norme tecniche vigenti, del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni del titolo edilizio rilasciato dal Comune.

Articolo 2 – Documentazione contrattuale
Costituiscono parte inscindibile del presente accordo: il progetto architettonico protocollato, il computo metrico estimativo datato //____, il Capitolato Tecnico, il Piano Operativo di Sicurezza, il Cronoprogramma lavori, nonché ogni successiva eventuale perizia di variante regolarmente approvata dalle parti.

Articolo 3 – Prezzo e modalità di pagamento
Il corrispettivo pattuito per la completa esecuzione dei lavori è determinato in euro ___________________ oltre IVA di legge, calcolato a corpo salvo le lavorazioni a misura elencate nel computo. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto IBAN ________________________________, intestato all’Appaltatore, secondo i seguenti stati di avanzamento:
– primo saldo intermedio al raggiungimento del venticinque per cento dell’opera certificato dal Direttore dei Lavori;
– secondo saldo intermedio al raggiungimento del cinquanta per cento;
– terzo saldo intermedio al raggiungimento del settantacinque per cento;
– saldo finale entro trenta giorni dal certificato di regolare esecuzione e consegna della documentazione di collaudo impianti.
Il Committente trattiene a garanzia il cinque per cento di ogni stato d’avanzamento, somma che sarà svincolata dodici mesi dopo la consegna finale in assenza di contestazioni sui vizi occulti.

Articolo 4 – Tempi di esecuzione
I lavori inizieranno entro il //____ e dovranno essere ultimati entro il //____, salvo proroghe dovute a forza maggiore o a varianti approvate. Il ritardo imputabile all’Appaltatore comporta una penale di euro ________ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, sino a concorrenza massima del dieci per cento del prezzo contrattuale.

Articolo 5 – Varianti e revisione prezzi
Qualsiasi variazione rispetto agli elaborati originari deve essere richiesta per iscritto dal Committente o proposta dal Direttore dei Lavori e accettata dall’Appaltatore con apposito verbale di variante che indichi nuovi prezzi, tempi e modalità di esecuzione. Gli adeguamenti economici derivanti da cause impreviste superiori al dieci per cento del valore complessivo saranno riconosciuti previa certificazione del Direttore dei Lavori e confronto con il listino regionale in vigore alla data della variante.

Articolo 6 – Obblighi in materia di sicurezza e assicurazioni
L’Appaltatore si impegna a rispettare integralmente il Piano di Sicurezza e Coordinamento, a redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza, a fornire al Coordinatore per l’Esecuzione copie dei documenti di identità e delle idoneità sanitarie dei lavoratori. L’Appaltatore stipula e mantiene valida per l’intera durata del cantiere una polizza CAR con massimale non inferiore a euro __________________, nonché una polizza R.C. verso terzi e prestatori d’opera. Alla consegna l’Appaltatore rilascerà polizza postuma decennale e fideiussione per gravi difetti ai sensi degli articoli 1667 e 1669 c.c.

Articolo 7 – Collaudo e consegna
Al completamento dell’opera il Direttore dei Lavori redigerà il certificato di regolare esecuzione. L’Appaltatore consegnerà i libretti d’impianto, le dichiarazioni di conformità, l’attestato di prestazione energetica aggiornato e la relazione sui materiali impiegati. Il Committente, verificata la conformità, prenderà in consegna l’immobile. L’eventuale utilizzo anticipato dei locali comporta accettazione tacita dell’opera, fatti salvi vizi occulti denunciabili entro sessanta giorni dalla scoperta.

Articolo 8 – Garanzie e responsabilità
L’Appaltatore è responsabile per difetti e mancanze dell’opera secondo le disposizioni di legge. La garanzia biennale copre impianti, finiture e impermeabilizzazioni; la garanzia decennale copre rovina, cedimenti strutturali e gravi difetti costruttivi. La denuncia di vizi è valida se inviata mediante PEC o raccomandata A/R all’Appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta. Restano in capo all’Appaltatore gli obblighi di eliminare i vizi entro termine congruo concordato con il Committente.

Articolo 9 – Recesso, sospensione e risoluzione
Il Committente può recedere in qualsiasi momento, anche senza colpa dell’Appaltatore, corrispondendo il valore delle opere eseguite più un decimo dell’importo dei lavori non ancora eseguiti, ai sensi dell’articolo 1671 c.c. In caso di grave inadempimento dell’Appaltatore, il Committente può diffidare ad adempiere entro quindici giorni e, decorso inutilmente tale termine, risolvere il contratto, affidando a terzi le opere incomplete con addebito dei maggiori costi all’Appaltatore. L’Appaltatore potrà sospendere le lavorazioni soltanto per cause di forza maggiore o per mancato pagamento degli stati d’avanzamento oltre trenta giorni dal termine pattuito, previa comunicazione scritta.

Articolo 10 – Privacy e riservatezza
Le parti si impegnano a trattare i dati personali ricevuti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e a non divulgare a terzi informazioni tecniche o commerciali relative al progetto e all’esecuzione dei lavori senza consenso scritto della controparte.

Articolo 11 – Mediazione e foro competente
Le parti convengono che qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà preventivamente sottoposta a un tentativo di mediazione presso l’Organismo di Conciliazione Forense di ______________. Qualora la procedura non si concluda positivamente entro novanta giorni, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di ______________.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo __________________, data //

Il Committente

L’Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Committente dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: 3 (pagamenti e trattenute), 4 (penali per ritardo), 5 (varianti e revisione), 8 (garanzie e responsabilità), 9 (recesso e risoluzione), 11 (mediazione e foro competente).

Firma del Committente

 

.

Conclusioni operative

Un contratto di appalto edile tra privati non è soltanto un passaggio burocratico, ma la vera garanzia che l’investimento immobiliare non si trasformi in un calvario tecnico ed economico. Affidarsi a modelli precompilati senza adattarli al progetto, tollerare descrizioni ambigue o trascurare l’incorporazione di allegati tecnici significa preparare il terreno a contenziosi. Viceversa, un documento redatto con cura, che rifletta la realtà del cantiere e individui con precisione i rischi, mette al riparo entrambi i protagonisti. Il committente si assicura tempi, costi e qualità; l’impresa ottiene pagamenti certi e un quadro chiaro di responsabilità che le consente di lavorare con serenità. L’esperienza dimostra che l’attenzione investita nella stesura del contratto si traduce in cantieri lineari, rapporti professionali corretti e risultati che perdurano nel tempo a beneficio del patrimonio immobiliare e della fiducia reciproca.

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