Le sanzioni disciplinari irrogate e comunicate al lavoratore acquistano efficacia immediata e possono essere eseguite senza attendere i 20 giorni (successivi all’applicazione), entro i quali il dipendente può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato.
Pertanto, la richiesta di costituzione di tale collegio sospende una sanzione disciplinare già efficace ed in ipotesi già attuata.
La tolleranza, da parte del datore di lavoro, di precedenti mancanze del lavoratore non implica acquiescenza preclusiva della possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare.
Dal momento che nel diritto del lavoro non si può configurare un principio di parità di trattamento nei rapporti interprivati, non è possibile comparare, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, comportamenti di rilevanza disciplinare, tenuti da dipendenti diversi in circostanze e tempi differenti.
Tuttavia, in giurisprudenza, si è affermato che, pur non essendo configurabile, a carico del datore di lavoro, un obbligo di parità di trattamento dei dipendenti, l’irrogazione del licenziamento ad un lavoratore al cospetto di una condotta sanzionata in riferimento ad altri lavoratori con misure conservative è illegittima perché sorretta da motivazione incoerente.